IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252; Viste le disposizioni degli articoli 80, 81 e 83 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Viste le disposizioni dell'art. 81 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, relative alle modalita' di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale; Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 3 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2006, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale per il quadriennio 2006-2009, per gli aspetti giuridici, e per il biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 31 ottobre 2007 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: F. VVF CISL (Federazione VVF CISL);AP VVF (Alte Professionalita' dei Vigili del Fuoco);I.N.DIR. VVF (Sindacato Nazionale Direttivi e Dirigenti dei Vigili del Fuoco);UIL PA VVF Dirigenti e Direttivi (Unione Lavoratori Italiana Pubblica Amministrazione Vigili del Fuoco);USPPI DIRIGENTI (Federazione Nazionale Sindacale USPPI DIRIGENTI). Visti l'art. 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), e l'art. 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007); Visto l'art. 83, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007, con la quale e' stata approvata, ai sensi del citato art. 83, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 3 del medesimo art. 83, l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007; Vista la delibera di attendibilita' dei costi quantificati e della loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, espressa dal III Collegio delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti nell'Adunanza del 23 novembre 2007, ai sensi dell'art. 83, comma 6, del decreto legislativo n. 217 del 2005; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione e durata 1. Ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto si applica al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Il presente decreto concerne i periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica. 3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato agli stipendi tabellari vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 80, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 4. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 3 si applica la procedura di cui all'art. 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.