IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visto l'art. 87 della Costituzione;
    Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre 2005, n. 217, recante
ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a
norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252;
    Viste  le  disposizioni  degli  articoli 80,  81  e 83 del citato
decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento
negoziale  per  l'emanazione  di  un  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  relativo  al  personale  direttivo  e dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
    Viste le disposizioni dell'art. 81 del citato decreto legislativo
n.  217  del  2005,  relative  alle  modalita'  di costituzione della
delegazione  di  parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le
quali intercorre il procedimento negoziale;
    Visto  il  decreto  del Ministro per la funzione pubblica in data
3 maggio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  126  del
1° giugno   2006,  relativo  alla  individuazione  della  delegazione
sindacale   che   partecipa   alle   trattative  per  la  definizione
dell'Accordo  sindacale per il quadriennio 2006-2009, per gli aspetti
giuridici,  e  per  il  biennio 2006-2007, per gli aspetti economici,
riguardante  il  personale  direttivo e dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco;
    Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo e
dirigente  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco, relativa al
quadriennio  normativo  2006-2009  e  al biennio economico 2006-2007,
sottoscritta,  ai  sensi  delle  richiamate  disposizioni del decreto
legislativo   n.   217  del  2005,  in  data  31 ottobre  2007  dalla
delegazione   di  parte  pubblica  e  dalle  seguenti  organizzazioni
sindacali,   rappresentative   sul   piano  nazionale:  F.  VVF  CISL
(Federazione  VVF  CISL);AP VVF (Alte Professionalita' dei Vigili del
Fuoco);I.N.DIR.  VVF  (Sindacato  Nazionale Direttivi e Dirigenti dei
Vigili del Fuoco);UIL PA VVF Dirigenti e Direttivi (Unione Lavoratori
Italiana  Pubblica  Amministrazione Vigili del Fuoco);USPPI DIRIGENTI
(Federazione Nazionale Sindacale USPPI DIRIGENTI).
    Visti  l'art.  1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(legge  finanziaria  per il 2006), e l'art. 1, comma 549, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);
    Visto  l'art.  83,  comma 5,  del  decreto legislativo n. 217 del
2005;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione  del  9 novembre  2007,  con la quale e' stata approvata, ai
sensi del citato art. 83, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del
2005,  previa  verifica delle compatibilita' finanziarie ed esaminate
le  osservazioni di cui al comma 3 del medesimo art. 83, l'ipotesi di
accordo  sindacale  per  il personale direttivo e dirigente del Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco, relativa al quadriennio normativo
2006-2009 e al biennio economico 2006-2007;
    Vista  la  delibera  di  attendibilita'  dei costi quantificati e
della  loro  compatibilita'  con gli strumenti di programmazione e di
bilancio,  espressa dal III Collegio delle Sezioni riunite in sede di
controllo  della  Corte dei conti nell'Adunanza del 23 novembre 2007,
ai  sensi  dell'art.  83, comma 6, del decreto legislativo n. 217 del
2005;
    Sulla  proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione,  di  concerto  con il Ministro dell'interno e con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                   Ambito di applicazione e durata
  1.  Ai  sensi dell'art. 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n.  217,  il  presente  decreto  si  applica al personale direttivo e
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
    2.  Il presente decreto concerne i periodi dal 1° gennaio 2006 al
31 dicembre  2009  per  la  parte  normativa e dal 1° gennaio 2006 al
31 dicembre 2007 per la parte economica.
  3.  Dopo  un  periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data  di  scadenza  della  parte  economica disciplinata dal presente
decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal
mese  successivo,  un elemento provvisorio della retribuzione pari al
trenta  per cento del tasso di inflazione programmato, applicato agli
stipendi  tabellari  vigenti.  Dopo  ulteriori  tre  mesi  di vacanza
contrattuale,  detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso
di  inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza
degli  effetti  economici  previsti  dal nuovo decreto del Presidente
della  Repubblica emanato ai sensi dell'art. 80, comma 2, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  4. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di
cui al comma 3 si applica la procedura di cui all'art. 83 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.